Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
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Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto
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Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Provincie della
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Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle
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Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri si osservano, in quanto non è
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Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto
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Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli
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maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.